SICUREZZA SUL LAVORO
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta
una assoluta priorità per l'Italia, che con l'approvazione definitiva nel
luglio 2009 del decreto "correttivo" (Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106)
al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche noto come Testo unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha completato il disegno di riforma
iniziato nel 2007, equiparando l'Italia agli standard normativi internazionali
ed europei.
In tal modo, il nostro Paese si è dotato di una legislazione
moderna e uniforme sul territorio nazionale, elemento essenziale per perseguire
l'obiettivo posto dall'Unione Europea di ridurre del 25% gli infortuni sul
lavoro entro il 2015.
Tale obiettivo, pur essendo ambizioso, assume una grande
importanza, non solo per i costi sociali che il fenomeno infortunistico produce
(oltre 45 miliardi di euro all'anno nel 2005 secondo i dati INAIL, pari al
3,21% del PIL), ma principalmente per la sua dimensione sociale ed umana, in
quanto tali costi costituiscono il riflesso materiale di beni inestimabili
quali la vita e la salute dei lavoratori.
La strategia di prevenzione privilegia, nel rinnovato contesto
normativo, non più un approccio sanzionatorio e repressivo ma l'adozione di
misure condivise tra Amministrazioni e parti sociali, volte a promuovere la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e
l'informazione, la qualificazione delle imprese e la semplificazione degli
adempimenti burocratici. L'efficacia del sistema di prevenzione, infatti, passa
per una effettiva collaborazione tra lavoratori e aziende, in un contesto di
competenze precisamente definite.
Perché il "sistema" funzioni è fondamentale che
lavoratori e datori di lavoro siano a conoscenza e rispettino i loro diritti e
doveri, in un ciclo continuo:
• i lavoratori devono essere
consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso
delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di
utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire tutte le norme dettate dal
datore di lavoro. Il lavoratore ha poi il dovere di segnalare al datore di
lavoro, specie tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
eventuali carenze del sistema o miglioramenti apportabili ad esso;
• il datore di lavoro ha il
dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto
la produzione, di valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di
supporto: Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve,
conseguentemente alle attività di valutazione dei rischi da lavoro, attuare le
misure di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, senza eccezioni o
ritardi.
L’Associazione
AIRES si è attivata per un’azione informativa/formativa sull’argomento,
realizzando note informative ed organizzando 11 corsi con oltre 200 abilitazioni
( Sicurezza, Antincendio, Primo soccorso, pale, piattaforme, carrelli
elevatori, gru e trattori agricoli), in collaborazione con il Dr. Emiliani
Ettore – esperto del settore operante sul territorio da circa 20 anni (studioemilianiettore@gmail.com)
che rimane a disposizione per richieste di informazioni/spiegazioni via mail.
Di seguito riportiamo un elenco dei principali adempimenti e per i Soci
AIRES, nella sezione riservata, sono disponibili i documenti “fac simile”
richiesti dalla normativa da personalizzare sulla propria realtà .
ADEMPIMENTI PRINCIPALI
DECRETO LGS. 81/2008 OBBLIGATORI *
* elenco da personalizzare in base alle effettive
caratteristiche/peculiarità della vostra attività.
Per tutte le attività con
dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda si ricordano i
seguenti obblighi:
• Iscrizione e frequenza del corso
di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende
che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione). (scarica il documento informativo sull’R.S.P.P.)
• Auto-nomina RSPP, da
formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad
attestato di frequenza del
corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere
successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.
• Documento Valutazione
dei rischi entro 90 gg. dall’inizio attività, comprensiva di:
- Valutazione/autocertificazione
rischio incendio più piano di emergenza interno (D.M.10/03/98).
- Documento
valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti sostanze
chimiche classificate tali).
- Documento
valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (se presenti
sostanze chimiche).
- Valutazione
rischio gestanti (o integrazione futura all’atto della eventuale
assunzione) ai sensi del D.Lgs. 151/01.
- Valutazione
rischio minori (o integrazione futura all’atto della eventuale assunzione)
ai sensi del D.Lgs. 345/99.
- Valutazione
e/o autocertificazione del rumore secondo D.Lgs. 81/2008.
- Valutazione
e/o autocertificazione rischio vibrazioni secondo D.Lgs. 81/2008.
- Nomina
addetti antincendio, emergenza, evacuazione e iscrizione relativo corso
di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in
azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio
Certificato Prevenzione Incendi).
- Nomina
addetti pronto soccorso e iscrizione al relativo corso di formazione di
12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure
A.
- Nomina
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (da parte dei lavoratori o
organismi paritetici). Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in
cui sia nominato un RLS interno e di pagamento delle quote periodiche
nel caso di nomina del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori
alla Sicurezza, possibile per imprese fino a 10 lavoratori).
- Nomina Medico
Competente per attività soggette (indicativamente rumore superiore 85
decibel a vibrazioni mano braccio superiori a 2,5 m/s2 o vibrazioni corpo
intero superiore a 0,5 m/s2, impiegati con utilizzo videoterminale superiore
alle 20 ore settimanali, MMC superiore a 1,25, ecc.).
- Formazione/informazione
lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo produttivo, contenuta
dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 81/2008). Individuazione,
formazione e nomina di eventuali preposti.
- Formazione
accordo stato regioni del 21/012/2011: Formazione di 4 ore sulla parte generale
e 4,8,12 ore sulla parte specifica a seconda della tipologia di rischio
aziendale (vedi codice ATECO)
- Formazione
accordo stato regioni attrezzature di lavoro di cui all’art.73 del D.lgs,
81/2008 (piattaforme di lavoro mobili, gru mobili, carrelli semoventi,
trattori, macchine movimento terra, ecc.).
- Redazione
contratti d’appalto Art. 26 D.Lgs. 81/2008 con parte informativa relativa alla
sicurezza e obbligo di elaborare, per il committente che affida i lavori a
diversi appaltatori nella propria azienda, il documento di valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI).
- Rispetto della
marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.
- Dichiarazione
di conformità impianti elettrici e di riscaldamento compreso denuncia impianto
di messa a terra, che va verificata, attraverso un ente certificato, ogni 2
o 5 anni (inizio attività).
- Formazione e
informazione ambienti confinati;
- Formazione
utilizzo carrelli elevatori e pale meccaniche;
- Valutazione di
eventuali atmosfere esplosive (ATEX);
- Valutazione e
gestione rischio da videoterminale (se vi sono lavoratori esposti al rischio
per più di 20 ore settimanali)
- Denuncia
all’Ispesl degli apparecchi a pressione (se necessario) -Denuncia all’Ispesl
dei mezzi di sollevamento non azionati a mano con portata in peso > 200 kg,
da far verificare periodicamente da enti abilitati, e tenuta con annotazioni
trimestrali avvenuta manutenzione sul libretto.
- Registro della
manutenzione impianti antincendio (solo se ditta soggetta a Cert. Prev.
Incendi)
- Registri
infortuni.
- Piani Operativi
di Sicurezza (per ditte che lavorano in appalto o subappalto in attività
riconducibili al settore edile).
CHECK LIST: allo scopo di valutare la regolarità della documentazione
richiesta dal D.Lgs 81/2008 è stata predisposta una check list di verifica.
D.P.I – Dispositivi di
protezione individuale
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