SICUREZZA SUL LAVORO

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta una assoluta priorità per l'Italia, che con l'approvazione definitiva nel luglio 2009 del decreto "correttivo" (Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha completato il disegno di riforma iniziato nel 2007, equiparando l'Italia agli standard normativi internazionali ed europei.

In tal modo, il nostro Paese si è dotato di una legislazione moderna e uniforme sul territorio nazionale, elemento essenziale per perseguire l'obiettivo posto dall'Unione Europea di ridurre del 25% gli infortuni sul lavoro entro il 2015.

Tale obiettivo, pur essendo ambizioso, assume una grande importanza, non solo per i costi sociali che il fenomeno infortunistico produce (oltre 45 miliardi di euro all'anno nel 2005 secondo i dati INAIL, pari al 3,21% del PIL), ma principalmente per la sua dimensione sociale ed umana, in quanto tali costi costituiscono il riflesso materiale di beni inestimabili quali la vita e la salute dei lavoratori.

La strategia di prevenzione privilegia, nel rinnovato contesto normativo, non più un approccio sanzionatorio e repressivo ma l'adozione di misure condivise tra Amministrazioni e parti sociali, volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e l'informazione, la qualificazione delle imprese e la semplificazione degli adempimenti burocratici. L'efficacia del sistema di prevenzione, infatti, passa per una effettiva collaborazione tra lavoratori e aziende, in un contesto di competenze precisamente definite.

Perché il "sistema" funzioni è fondamentale che lavoratori e datori di lavoro siano a conoscenza e rispettino i loro diritti e doveri, in un ciclo continuo:

• i lavoratori devono essere consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Il lavoratore ha poi il dovere di segnalare al datore di lavoro, specie tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali carenze del sistema o miglioramenti apportabili ad esso;

• il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione, di valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di supporto: Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve, conseguentemente alle attività di valutazione dei rischi da lavoro, attuare le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, senza eccezioni o ritardi.

L’Associazione AIRES si è attivata per un’azione informativa/formativa sull’argomento, realizzando note informative ed organizzando 11 corsi con oltre 200 abilitazioni ( Sicurezza, Antincendio, Primo soccorso, pale, piattaforme, carrelli elevatori, gru e trattori agricoli), in collaborazione con il Dr. Emiliani Ettore – esperto del settore operante sul territorio da circa 20 anni (studioemilianiettore@gmail.com) che rimane a disposizione per richieste di informazioni/spiegazioni via mail.

 

Di seguito riportiamo un elenco dei principali adempimenti e per i Soci AIRES, nella sezione riservata, sono disponibili i documenti “fac simile” richiesti dalla normativa da personalizzare sulla propria realtà .

 

ADEMPIMENTI PRINCIPALI DECRETO LGS. 81/2008 OBBLIGATORI *

* elenco da personalizzare in base alle effettive caratteristiche/peculiarità della vostra attività.

 

Per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda si ricordano i seguenti obblighi:

• Iscrizione e frequenza del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende

che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione). (scarica il documento informativo sull’R.S.P.P.)

Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad

attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione.

Documento Valutazione dei rischi entro 90 gg. dall’inizio attività, comprensiva di:

- Valutazione/autocertificazione rischio incendio più piano di emergenza interno (D.M.10/03/98).

- Documento valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti sostanze chimiche classificate tali).

- Documento valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (se presenti sostanze chimiche).

- Valutazione rischio gestanti (o integrazione futura all’atto della eventuale assunzione) ai sensi del D.Lgs. 151/01.

- Valutazione rischio minori (o integrazione futura all’atto della eventuale assunzione) ai sensi del D.Lgs. 345/99.

- Valutazione e/o autocertificazione del rumore secondo D.Lgs. 81/2008.

- Valutazione e/o autocertificazione rischio vibrazioni secondo D.Lgs. 81/2008.

- Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione e iscrizione relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi).

- Nomina addetti pronto soccorso e iscrizione al relativo corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure A.

- Nomina Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (da parte dei lavoratori o organismi paritetici). Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in cui sia nominato un RLS interno e di pagamento delle quote periodiche nel caso di nomina del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza, possibile per imprese fino a 10 lavoratori).

- Nomina Medico Competente per attività soggette (indicativamente rumore superiore 85 decibel a vibrazioni mano braccio superiori a 2,5 m/s2 o vibrazioni corpo intero superiore a 0,5 m/s2, impiegati con utilizzo videoterminale superiore alle 20 ore settimanali, MMC superiore a 1,25, ecc.).

- Formazione/informazione lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo produttivo, contenuta dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 81/2008). Individuazione, formazione e nomina di eventuali preposti.

- Formazione accordo stato regioni del 21/012/2011: Formazione di 4 ore sulla parte generale e 4,8,12 ore sulla parte specifica a seconda della tipologia di rischio aziendale (vedi codice ATECO)

- Formazione accordo stato regioni attrezzature di lavoro di cui all’art.73 del D.lgs, 81/2008 (piattaforme di lavoro mobili, gru mobili, carrelli semoventi, trattori, macchine movimento terra, ecc.).

- Redazione contratti d’appalto Art. 26 D.Lgs. 81/2008 con parte informativa relativa alla sicurezza e obbligo di elaborare, per il committente che affida i lavori a diversi appaltatori nella propria azienda, il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

- Rispetto della marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.

- Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento compreso denuncia impianto di messa a terra, che va verificata, attraverso un ente certificato, ogni 2 o 5 anni (inizio attività).

- Formazione e informazione ambienti confinati;

- Formazione utilizzo carrelli elevatori e pale meccaniche;

- Valutazione di eventuali atmosfere esplosive (ATEX);

- Valutazione e gestione rischio da videoterminale (se vi sono lavoratori esposti al rischio per più di 20 ore settimanali)

- Denuncia all’Ispesl degli apparecchi a pressione (se necessario) -Denuncia all’Ispesl dei mezzi di sollevamento non azionati a mano con portata in peso > 200 kg, da far verificare periodicamente da enti abilitati, e tenuta con annotazioni trimestrali avvenuta manutenzione sul libretto.

- Registro della manutenzione impianti antincendio (solo se ditta soggetta a Cert. Prev. Incendi)

- Registri infortuni.

- Piani Operativi di Sicurezza (per ditte che lavorano in appalto o subappalto in attività riconducibili al settore edile).

CHECK LIST: allo scopo di valutare la regolarità della documentazione richiesta dal D.Lgs 81/2008 è stata predisposta una check list di verifica.

D.P.I – Dispositivi di protezione individuale